Rilascio contrassegno disabili

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Possono ottenere il contrassegno per disabili, ai sensi dell’art. 188 del C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii.) e art. 381 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), le “persone


A chi è rivolto

  •  le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche (art. 381, comma 4, del DPR 495/1992);
  •  le persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua per recarsi in luoghi di cura.

Come fare

Per richiedere il primo rilascio del contrassegno disabili o nel caso in cui il vecchio contrassegno sia scaduto da più di novanta giorni si deve prima ottenere dall’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza la certificazione medica attestante la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o la cecità totale; poi, presentare un’apposita domanda, indirizzata al sindaco del Comune di residenza, allegando la certificazione medica sopra indicata (art. 381 Regolamento di esecuzione del CdS, modificato dal D.P.R. 151/2012, e L. 131/2001).

Per le persone disabili e/o invalide temporaneamente, in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità, ma la relativa certificazione medica deve specificare espressamente il presumibile periodo di durata della invalidità del contrassegno.
Il rilascio del contrassegno definitivo, vale a dire quello con validità per cinque anni, è
gratuito. Sono previsti specifici versamenti solo nel caso del contrassegno
temporaneo. I tempi del rilascio possono variare da Comune a Comune.
Allo scadenza della validità si può rinnovare il contrassegno con le seguenti modalità (art. 1 del D.P.R. 151/2012).
· Contrassegno disabili definitivo (con validità per cinque anni): alla scadenza
occorre presentare al comune di residenza la certificazione medica del proprio medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al precedente rilascio del contrassegno.
· Contrassegno disabili temporaneo: e’ possibile l’emissione di un nuovo
contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio. In questo caso, l’ufficio di medicina legale, oltre a verificare il persistere dei requisiti minimi per la concessione, deve anche indicare i tempi di validità del nuovo contrassegno.
In entrambi i casi, successivamente bisogna presentare al comune di residenza apposita domanda per richiedere il rilascio del nuovo contrassegno disabili, allegando la certificazione medica, il vecchio contrassegno in originale e, per i contrassegni temporanei, la marca da bollo prevista dalla normativa vigente.
Con un parere del 5 marzo 2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che, così come per gli altri documenti di identità e di riconoscimento, la “scadenza” del contrassegno definitivo, vale a dire quello con scadenza quinquennale, dovrebbe coincidere con la data di nascita del titolare.
È possibile richiedere il duplicato del contrassegno, per furto o smarrimento, presentando domanda e denuncia fatta alle Autorità.

Cosa serve

Per il rilascio del primo contrassegno invalidi, gli aventi diritto dovranno presentare apposita istanza in carta semplice (esente da bollo ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art.33 c. 4, lettera c), presso il Comando di Polizia Municipale, con la seguente documentazione allegata.

Per i nuovi verbali di accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (art. 20 L. 03/08/2009, n. 102) la dicitura da considerare è la seguente: “Invalido con impossibilità di deambulazione senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”. 

Qualora il richiedente sia in possesso anche di verbale per l'accertamento dell'Handicap (art. 4 Legge 05/02/1992, n. 104) il contrassegno può essere rilasciato nel caso in cui sia dichiarato che la menomazione concausa dell'handicap è di natura fisica tale da comportare una grave limitazione della capacità di deambulazione.

  • due fotografie formato tessera del titolare;
  • fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale;
  • Ricevuta di versamento di € 5,00 per diritti d´istruttoria e rimborso stampati intestato a Comune di Lacco ameno – Servizio tesoreria con la causale “rilascio contrassegno invalidi”, da effettuare tramite Bollettino postale c/c n. 23003809 o Bonifico Bancario o Postale – codice IBAN IT61 T010 1039 9400 0003 9000 003;
  • Certificazione del servizio medicina legale dell´A.S.L. territoriale da cui risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene richiesta l´autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, oppure copia del verbale della Commissione Medica di Prima Istanza per l'accertamento dello stato di invalidità civile sul quale sia apposta la dicitura: "Il paziente/La paziente ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta art. 381 c. 2 e 3 Regolamento di applicazione del Codice della Strada" .

Cosa si ottiene

Rilascio contrassegno disabili

Tempi e scadenze

La durata del procedimento è fissata in 7 (SETTE) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, completa di ogni documento.

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Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Pagina aggiornata il 13/12/2023

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