La Regione Toscana con la Legge n. 30 del 05/08/2021 ha modificato la L.R. 62/2018 (Codice regionale del Commercio), integrando la precedente disciplina relativa ai c.d. “hobbisti” introdotta dalla L.R. 68/2020. Con la legge n. 30/2021 il termine “hobbista” viene sostituito dalla più ampia definizione di “non professionista”, inteso come operatore non professionale del commercio (e, quindi, soggetto non in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 34) il quale vende o baratta, in modo saltuario o occasionale, merci da lui stesso prodotte di modico valore (che non superino il prezzo unitario di 100,00 (cento) euro, per un valore complessivo della merce esibita non superiore ai 1.000,00 (mille) euro).
Inoltre, con la stessa legge viene incrementato il numero di manifestazioni a cui ciascun operatore non professionale può partecipare annualmente (si passa da 6 a 10).
Secondo la stessa legge regionale devono altresì essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza.